A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 105/2022 relativo “all’equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare per i genitori lavoratori”, riteniamo utile proporre uno schema riassuntivo per avere un quadro il più chiaro possibili degli istituti della maternità, dei congedi del padre e dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti. Prossimamente verrà predisposta un’ulteriore informativa  per quanto riguarda gli stessi istituti previsti per i lavoratori iscritti alla gestione separata e per i lavoratori autonomi.

  1. MATERNITA’
  2. Obbligatoria: la madre lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi da lavoro per 5 mesi, fruibili nelle seguenti modalità tra loro alternative:
    • 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo;
    • 1 mese prima del parto e 4 dopo (solo su presentazione di attestazione medica che certifichi l’idoneità;
    • tutti e 5 mesi dopo il parto (solo su presentazione di attestazione medica che certifichi l’idoneità;

Per i mesi di maternità obbligatoria è riconosciuta un’indennità giornaliera pari all’ 80% della retribuzione a carico dell’INPS (eventualmente integrabili fino al 100% laddove previsto dal CCNL applicato dall’azienda). Il rifiuto o l’opposizione all’esercizio di questo diritto comporta, nei confronti del datore di lavoro, l’arresto fino a 6 mesi.

  1. Facoltativa: la madre può fruire fino a 3 mesi di congedo per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Il trattamento economico è pari al 30 % della retribuzione, totalmente a carico INPS.

  1. Permessi per allattamento: il datore di lavoro durante il primo anno di vita del bambino deve concedere alla lavoratrice madre due periodi di riposo della durata di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata (il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore). Questi congedi sono considerati ore effettive di lavoro ai fini della retribuzione e della durata della prestazione.
  1. CONGEDO DEL PADRE

 

  1. Obbligatorio: il padre lavoratore dipendente (anche adottivo o affidatario) ha diritto a 10 giorni lavorativi (elevabili a 20 in caso di parto plurimo) fruibili nel periodo compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo riconosciuto, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte del figlio durante il periodo perinatale.

Queste giornate sono frazionabili, ma non possono essere godute a ore.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100 % della retribuzione.

Durante tutto il periodo in cui è possibile utilizzare il congedo obbligatorio vige il divieto di licenziamento. In caso il datore di lavoro rifiuti o ostacoli il riconoscimento di questo congedo, scatterà nei suoi confronti una sanzione amministrativa e pecuniaria da € 516 a € 2582. 

  1. Facoltativo: il padre può usufruire di 3 mesi di congedo per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento

Il trattamento economico è pari al 30% della retribuzione totalmente a carico dell’INPS

  1. Congedo alternativo alla madre: spetta al padre in caso di morte, grave infermità, in caso di abbandono del bambino da parte della madre o in caso di affido esclusivo al padre.

La durata è pari a quella che sarebbe spettata alla madre o del minor periodo in caso di utilizzo parziale.

Il trattamento economico – per il solo periodo dopo la nascita – è pari a quello che sarebbe spettato alla madre (vedi sotto punto 2).

Anche in questo caso sussiste il divieto di licenziamento.

 

  1. CONGEDO PARENTALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Ad entrambi i genitori il D.Lgs 105/2022 ha previsto ulteriori tutele: fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta un periodo aggiuntivo indennizzabile di 3 mesi (oltre a quelli già riconosciuti individualmente: vedi sopra) da fruirsi alternativamente.

Per questi congedi spetta un’indennità pari al 30 % della retribuzione a carico dell’INPS.

Madre

3 mesi non trasferibili all’altro genitore

3 mesi

I 10 mesi sono elevabili a 11 nel caso in cui il padre usufruisca di almeno 4 mesi in modo continuativo/frazionato 

Padre

3 mesi non trasferibili all’altro genitore

Se usufruisce di più di tre mesi, beneficia di un ulteriore mese (4 totali)

A scelta tra la madre e il padre

3 mesi

3 mesi

Tot.

= 9 mesi

= 10 mesi

Per il genitore solo è riconosciuto un congedo continuativo o frazionato di 11 mesi, di cui 9 indennizzati al 30 % dall’ INPS. Lo stesso trattamento è riconosciuto in caso di affido esclusivo del figlio.

Un’ importante novità introdotta con il D.lgs n.105/2022 riguarda il riconoscimento della maturazione dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi durante la fruizione del congedo, in precedenza non prevista. Va da sé che questo comporterà un maggior costo per le aziende di cui sarà necessario tenere conto.

 

DIMISSIONI

La legge vieta ai datori di lavoro di licenziare, entro il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o il padre lavoratore che usufruisca del congedo di paternità.

Ricordiamo, comunque, che in caso di dimissioni volontarie entro i primi tre anni di vita del figlio, le stesse devono essere comunicate tramite una procedura online messa a disposizione nel sito del Ministero del Lavoro e convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nel caso di dimissioni entro il primo anno del figlio la madre lavoratrice che si dimetta non è tenuta a rispettare i termini ordinari di preavviso e, inoltre, può richiedere la comunque la Naspi pur non trattandosi di un caso di perdita involontaria del posto di lavoro.

Come risulta agevole da una lettura anche sommaria di quanto sopra, suggeriamo di contattare lo Studio per l’esame di singoli casi che non rientrano nell’ordinaria gestione.

A cura dell’Ufficio Studi Pangea 5 Stp Srl