Com’è noto il 31 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio per il 2025 (Legge n.207/2024 del 30/12/2024) come già comunicato con le nostre informative del 9 e 15 gennaio u.s.).
Con il presente contributo si richiamano, in sintesi, le principali novità introdotte in ambito fiscale.
- RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE” E ULTERIORE DETRAZIONE REDDITO DIPENDENTE
Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” per i lavoratori dipendenti, che non si baserà più sulla riduzione dei contributi che vengono trattenuti al lavoratore, ma mediante il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione, venendo ad agire, quindi, solo sulla parte fiscale a carico del lavoratore
Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito annuo fiscalmente imponibile non superiore a 20.000 € ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente le percentuali del:
-7,1% > se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 €
-5,3% > se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 €
-4,8% > se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 €
Trattandosi di un “bonus” questo non concorre alla formazione del reddito.
Ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo fiscalmente imponibile compreso tra 20.000 e 40.000 €, viene riconosciuta una detrazione di importo pari:
-a 1.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000
-al prodotto tra 1.000 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 €.
2. COME VIENE CALCOLATO IL REDDITO COMPLESSIVO?
Per l’applicazione di queste misure, il reddito complessivo si riferisce alla somma di tutti i redditi lordi percepiti nel periodo d’imposta, includendo:
-Redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa
-Redditi fondiari e da capitale
-Altri redditi soggetti a tassazione
Non rientrano nella determinazione del reddito quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Inoltre, per chi beneficia degli incentivi per il rientro in Italia (lavoratori rimpatriati e ricercatori residenti all’estero), anche la quota esente del reddito agevolato è considerata nella determinazione del reddito complessivo.
Per i lavoratori dipendenti, che in base alla proiezione reddituale dell’anno ne hanno diritto sia il Bonus (per i redditi fino a 20.000 €) che la detrazione (per i redditi tra 20.000 e 40.000 €) verranno applicate automaticamente dai datori di lavoro. Tuttavia, il dipendente può:
a. Dichiarare il proprio reddito complessivo per ottenere il beneficio corretto
b. Richiedere la non applicazione della misura
c. Optare per l’applicazione della detrazione in fase di conguaglio (al 31/12 o alla cessazione del rapporto)
3. DETRAZIONI PER FIGLI E FAMILIARI A CARICO: COSA CAMBIA?
Oltre alla rimodulazione delle misure relative al cuneo fiscale, la ricordata Legge di Bilancio introduce importanti modifiche nell’ambito delle detrazioni per familiari a carico.
Figlio a carico: nuovo limite di età
Dal 2025, il limite di età per considerare un figlio fiscalmente “a carico” è fissato a 30 anni (ad eccezione dei figli con disabilità, per i quali non si applica alcun limite di età).
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR, vengono considerati a carico:
-Figli fino a 30 anni, indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente
-Figli con disabilità, senza alcun limite di età
Per essere considerati a carico, il reddito complessivo annuo del figlio non deve superare:
-4.000,00 € (se il figlio ha meno di 24 anni)
-2.840,51 € (se il figlio ha più di 24 anni)
Resta fermo che le detrazioni non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al D.lgs. 29.12.2021 n.230.
I lavoratori dipendenti, e i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto di imposta i dati dei figli a carico, (con età pari o superiore ai 21 anni e sino ai 30; e i figli di età pari o superiore a 21 anni con disabilità accertata) per avere diritto alle detrazioni di imposta.
A cura dell’Ufficio Studi Pangea 5 Stp Srl