La presente per rispolverare l’argomento sulla possibilità o meno di liquidazione mensile del rateo di TFR al lavoratore anche a seguito del recente intervento dell’INL con nota n. 616 del 2025 e di Sentenza di Cassazione n. 13525/2025.

L’Ispettorato, in risposta ad un quesito formulato dall’ispettorato metropolitano di Milano, evidenzia che ogni forma di anticipazione del TFR deve rispettare i vincoli dell’art. 2120 del Codice civile e ribadisce che la pattuizione collettiva o individuale possa avere oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile.

Il TFR costituisce un accantonamento in denaro operato mensilmente dal datore di lavoro, per conto del lavoratore, allo scopo di assicurargli un supporto economico al termine del rapporto. L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., il quale individua non solo i criteri di calcolo del trattamento, rivalutazione, periodi di maturazione utili in caso di assenza dal lavoro ma anche le condizioni al verificarsi delle quali è possibile, su richiesta del lavoratore, riconoscere un anticipo delle somme maturate.
Si illustra brevemente di seguito la nozione e la disciplina prevista per il TFR.

NOZIONE DEL TFR

Il TFR rappresenta una forma di retribuzione differita, da distinguersi quindi dalla retribuzione corrente. Nella retribuzione corrente rientrano tutte quelle somme la cui maturazione avviene nel periodo di paga e la cui corresponsione si verifica al termine del periodo di paga stesso.
Il TFR costituisce una quota della retribuzione che i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, percepiscono al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto alla percezione sorge in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, sia esso dovuto a dimissioni, licenziamento per G.M.O., licenziamento per giusta causa ovvero per decesso.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., salvo diversa previsione del contratto collettivo, la retribuzione utile è costituita da tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, escluse le somme erogate a titolo di rimborso spese ed a titolo di liberalità ed alle somme corrisposte in via occasionale.
La legge riconosce alla contrattazione collettiva la possibilità di regolamentare in modo diverso rispetto alla disciplina legale la nozione di retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

DISCIPLINA DELL’ANTICIPO DEL TFR

L’art. 2120 cc stabilisce il diritto per il lavoratore di richiedere in costanza di rapporto di lavoro un anticipo del TFR maturato. In particolare, la norma subordina il diritto, da esercitare una sola volta al rispetto delle seguenti condizioni:
-valore massimo che non può essere superiore al 70% del trattamento maturato alla data della richiesta;
-possesso di una anzianità di servizio minima che deve essere di almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

La norma inoltre subordina il diritto all’anticipo al verificarsi delle seguenti situazioni soggettive del lavoratore ovvero dalla necessità:

a. sostenere eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, viene riconosciuta alla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello ovvero nazionale, territoriale o aziendale) e agli accordi individuali la possibilità di riconoscere anticipi del TFR come condizione di miglior favore per il lavoratore (le condizioni previste per l’erogazione degli anticipi TFR in costanza di rapporto sono da intendersi inderogabili nel caso in cui l’azienda sia tenuta al versamento del TFR al fondo di Tesoreria Inps), tuttavia non è possibile prevedere l’erogazione automatica e sistematica al lavoratore nel cedolino paga della quota mensile maturata, la quale in caso di liquidazione periodica continuativa verrebbe a qualificarsi come maggiore retribuzione da assoggettare ad ordinaria contribuzione previdenziale e fiscale.

In tal caso, l’importo sarebbe un’integrazione retributiva, obbligando il datore a:

-assoggettare la somma ai contributi
-ripetere l’accantonamento del TFR da liquidare alla fine del rapporto di lavoro

 

A cura dell’Ufficio Studi Pangea 5 Stp Srl