La Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, ha ampiamente riformato la disciplina ed il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel D.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015. La prevista tutela è stata estesa alla generalità dei datori di lavoro appartenenti a qualunque settore e a prescindere dall’organico aziendale, fondandosi su un principio di protezione sociale universale, il c.d. “universalismo differenziato”.
Il presente lavoro ha lo scopo di illustrare le novità principali in vigore dal 1° gennaio 2022 anche in seguito alla cessazione dello stato di emergenza nazionale derivante dal COVID-19. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) ed i relativi obblighi contributivi sono regolamentati dal D.lgs. 148/2015 e dalla Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
Di seguito si riportano i punti sui quali sono intervenute le modifiche:
- Destinatari: tutti i lavoratori subordinati compresi gli apprendisti e i lavoratori domestici (continuano a restare esclusi i dirigenti che, viceversa, rientrano nel computo aziendale ai fini della domanda per accedere all’istituto);
- In caso in cui subiscano una riduzione o sospensione dell’attività possono accedere alla CIGO le imprese appaltatrici di servizi mensa, ristorazione e pulizia che occupano più di 15 dipendenti a prescindere dall’impresa committente presso cui operano;
- Requisito di anzianità: è previsto, in capo al lavoratore beneficiario, di un requisito minimo di 30 giorni effettivo lavoro (rispetto ai 90 precedenti comprensivi di ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità. Tale requisito non è richiesto in caso di utilizzo della CIGO per il settore industriale avente come causale di richiesta “eventi oggettivamente non evitabili”;
- Massimale unico: dal 1° gennaio 2022 la base di calcolo per la determinazione dell’importo (c.d. “massimale”) non è più differenziata in base alla retribuzione mensile del lavoratore ma diventa unico e non può superare l’importo massimo rivalutato annualmente dall’INPS (il massimale previsto per il 2022 è pari a €1.222,51 che al netto della contribuzione a carico del lavoratore si riduce a €1.151,12). Il massimale unico si può applicare anche per gli eventi iniziati nel 2021 ma protrattesi nel 2022 limitatamente ai periodi collocati da gennaio in poi;
- Contributo addizionale a carico dell’azienda per il ricorso alla CIGO è pari al 9% delle retribuzioni perse per gli interventi fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite di complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile (12% oltre le 52 settimane e sino a 104 settimane in un biennio mobile e 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile);
- Il termine di invio dei dati per i pagamenti diretti (in acconto o a saldo) è la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale. Si ricorda, peraltro, che il pagamento delle integrazioni deve essere anticipato dal datore di lavoro (fatte salve situazioni di sofferenza finanziaria), il quale, una volta ottenuta l’autorizzazione dall’INPS, lo porta a credito conguagliandolo con l’ammontare dei contributi mensili.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie (CIGS) è stata disposta una riduzione, per il solo anno 2022 e per le imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità, è stata disposta una riduzione dell’aliquota contributiva ordinaria pari a 0,63 punti percentuali (0,27% anziché 0,90%).
Destinatari: è stata estesa a tutti i settori e riconosciuta a tutte le imprese industriali che abbiano occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente alla data della presentazione della domanda;
- In caso in cui subiscano una riduzione o sospensione dell’attività possono accedere alla CIGS le imprese appaltatrici di servizi mensa, ristorazione e pulizia che occupano più di 15 dipendenti a prescindere dall’impresa committente presso cui operano;
Causali:
- riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione) della durata di 24 mesi nel quinquennio mobile;
- crisi aziendale della durata di 12 mesi anche continuativi e una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che si sia concluso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione;
- in caso di stipula di contratti di solidarietà aziendali.
Contributo addizionale a carico dell’azienda per l’utilizzo dell’ammortizzatore è pari al 9% delle retribuzioni perse dai lavoratori nei periodi utilizzati all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile (12% oltre le 52 settimane e sino a 104 settimane in un biennio mobile e 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile);
Formazione: i lavoratori beneficiari della CIGS sono tenuti a partecipare ad attività di carattere formativo o di riqualificazione e la mancata partecipazione ai corsi senza giustificato motivo comporta l’irrogazione di sanzioni che possono variare dalla decurtazione di una mensilità di trattamento fino alla decurtazione totale.
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN DEROGA (CIGS IN DEROGA)
- Destinatari: datori che occupano più di 15 dipendenti;
- Finalità:
- recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero (a seguito di CIGS per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale). Ai fini del riconoscimento del trattamento deve essere stipulato un accordo sindacale (Accordo di transizione occupazionale) finalizzato alla rioccupazione dei lavoratori coinvolti i quali accedono al programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori);
- fronteggiare nel biennio 2022-2023 i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023;
- Durata: pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;
- Accordo di transizione occupazionale: l’accordo deve prevedere e definire le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego dei lavoratori coinvolti specificando le azioni dirette alla formazione e alla riqualificazione (la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale).
Qualora il lavoratore, durante o al termine del percorso formativo, venisse assunto, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al datore di lavoro verrà riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto (nel limite massimo di 12 mensilità). Per accedere all’incentivo economico i datori di lavoro privati che assumono tali categorie di lavoratori è richiesto che nei 6 mesi precedenti l’assunzione non abbiano effettuato, nella medesima unità produttiva licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO).
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
Questa disciplina, già prevista e applicata anche in deroga durante il periodo emergenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata estesa a tutti i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO e che non aderiscono a un fondo di solidarietà bilaterale.
Elementi tipicizzanti:
- Durata:
- 13 settimane, in un biennio mobile, per le imprese che nel semestre precedente la presentazione della domanda abbiano occupato fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane, in un biennio mobile, per le imprese che nel semestre precedente la presentazione della domanda abbiano occupato più di 5 dipendenti;
- Finanziamento: (riduzione prevista per il solo anno 2022)
- per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente fino a cinque dipendenti, l’aliquota contributiva ordinaria viene ridotta di 0,35 punti percentuali, (da 0,50% a 0,15%);
- per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente da cinque a quindici dipendenti, la riduzione è pari al 0,25%, (da 0,80% a 0,55%);
- per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano più di quindici dipendenti, la diminuzione è pari allo 0,11%, (da 0,80% a 0,69%);
- per i datori di lavoro esercenti attività commerciali, compresi quelli della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti la riduzione è pari a 0,24 punti percentuali, (da 0,80% a 0,56%).
- Viene prevista una contribuzione addizionale a carico delle aziende richiedenti (e solo per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di CIGO) pari al 4% della retribuzione persa dai lavoratori.
FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE
Questo istituto, che può essere previsto dai CCNL (esempio: FSBA per il settore artigiano) e gestito dagli Enti bilaterali contrattuali, presenta le seguenti caratteristiche:
- Destinatari: datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO;
- Finanziamento: a carico del datore di lavoro: o 0,50%, per coloro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; o 0,80%, per coloro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti;
- L’iscrizione e, di conseguenza, Il regolare versamento del contributo previsto è condizione anche per il rilascio del DURC.
Pur nella complessità della materia, abbiamo constatato come tutte queste tipologie di ammortizzatori sociali siano stati elementi indispensabili per sostenere il sistema economico in generale e di alcune categorie in particolare. Purtroppo, se per alcuni versi la riforma ha introdotto alcuni aspetti positivi, dall’altro lato è mancato il coraggio “politico” di prevedere, pur con alcuni elementi di diversità (si pensi alle causali) un solo e unico ammortizzatore sociale uguale per tutti i lavoratori e le categorie di datori di lavoro (come più volte sostenuto dai Consulenti del Lavoro nelle sedi istituzionali) condannando aziende e (permetteteci l’inciso) i loro Consulenti ad una continua rincorsa sui tempi e le diverse modalità procedurali. E, giusto per non farci (e farvi) mancare niente a breve vi daremo conto (con comunicazione specifica a parte) di alcune novità introdotte dal Decreto Legge 21/2022 per fare fronte alle difficoltà economiche di alcuni settori, difficoltà derivanti, in questa occasione, dalle vicende belliche tra Russia e Ucraina.
A cura dell’Ufficio Studi Pangea 5 Stp Srl