Dal 1° aprile 2022 tornano a regime le regole ordinarie di accesso al Fis, il Fondo di integrazione salariale, ponendo fine così alle agevolazioni procedurali previste fino al 31 marzo 2022 per fronteggiare l’emergenza Covid.

 

“Il Fis nel 2021”

Scopo: erogazione di ammortizzatori sociali ai datori di lavoro che operavano in settori non rientranti nel campo di applicazione della Cigo né della Cigs, per i quali non erano costituti i Fondi bilaterali di solidarietà previsti dal d.lgs. 148/2015.

Causali di sospensione dal lavoro: mancanza di ordini o di lavoro, crisi di mercato, crisi aziendale, riorganizzazione e contratti di solidarietà.

Limiti dimensionali per l’accesso: almeno 5 dipendenti nel semestre precedente alla richiesta.

Trattamenti erogabili: solo assegno di solidarietà per le aziende fino a 15 dipendenti, assegno ordinario per le causali Cigo e Cigs; assegno di solidarietà per la stipulazione del contratto di solidarietà per le aziende con più di 15 dipendenti.

 

“Il Fis nel 2022”

Causali di sospensione dal lavoro: mancanza di ordini o di lavoro e crisi di mercato

Limiti dimensionali per l’accesso: anche aziende con un solo dipendente

Trattamenti erogabili: solo assegno di integrazione salariale (che sostituisce l’assegno ordinario)

 

“Le regole semplificate”

In forza di tali agevolazioni, introdotte dalla circolare 3/2022 dell’INPS, infatti, i datori di lavoro che presentavano domanda per accedere al Fis al fine di usufruire degli ammortizzatori sociali riferiti agli interventi di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, non erano costretti a fornire la prova dell’espletamento della procedura di consultazione sindacale, prevista dall’art. 14 del d.lgs. 148/2015.

Al contrario, l’informativa sindacale poteva anche essere successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto, fermo restando l’obbligo dei datori di lavoro di allegarla alla domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale del Fis.

Oltre all’informativa sindacale, si ricorda che le facilitazioni riguardavano anche:

– il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, nonchè

– la relazione semplificata di accompagnamento alle domande presentate, infine

– le richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai fondi di solidarietà bilaterali istituiti nei settori interessati dai codici Ateco di cui al D.L. 4/2022.

 

Dal 1° aprile 2022, dunque, tornerà operativa la regola secondo cui i datori di lavoro hanno l’obbligo di attivare preventivamente l’informativa sindacale prevista dall’art. 14 d.lgs. 148/2015, al fine di comunicare:

  • le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro,
  • l’entità e la durata prevedibile,
  • il numero dei lavoratori interessati.

Inoltre, verranno meno le semplificazioni riferite alla richiesta di pagamento diretto dell’assegno e alla modalità di erogazione delle prestazioni.

A cura dell’Ufficio Studi Pangea 5 Stp Srl