Negli ultimi giorni dell’anno 2021 sono entrati in vigore una serie di provvedimenti legislativi che richiederanno, nelle settimane a venire, numerosi approfondimenti non fosse altro perché una parte di essi riforma in modo sostanziale alcuni aspetti fiscali e del lavoro e anche in attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli Enti interessati (INPS E Agenzia delle Entrate).
LA NUOVA IRPEF – Regime di tassazione del reddito delle persone fisiche
La (mini) riforma della materia in parola prevede
- la riduzione e rimodulazione degli scaglioni di reddito sui quali viene calcolata l’imposta;
- la riduzione delle aliquote relative al secondo (dal 27% al 25%) ed al terzo scaglione (dal 38% al 35%);
- la soppressione dell’aliquota del 41%;
- l’innalzamento a € 15.000 della base di calcolo delle detrazioni della prima soglia di reddito.
Si riporta, per un più agevole confronto, le due situazioni
Situazione al 31.12.2021 Situazione al 1.1.2022
Fino a 15.000 euro > aliquota del 23% Fino a 15.000 euro > aliquota del 23%
Da 15.001 a 28.000 euro > aliquota del 27% Da 15.001 a 28.000 euro > aliquota del 25%
Da 28.001 a 55.000 euro > aliquota del 38% Da 28.001 a 50.000 euro > aliquota del 35%
Da 55.001 a 75.000 euro > aliquota del 41% Da 55.001 in poi > aliquota del 43%
Da 75.001 in poi > aliquota del 43%
Si riporta, di seguito, un esempio del diverso calcolo dell’IRPEF, ricordando che il sistema fiscale italiano è improntato alla c.d. “progressività per scaglioni”.
Reddito fiscale annuo lordo pari a 35.000 euro
Fino al 31.12.2021
€ 3.450 (15.000 x 23%) + € 3.510 ( 28.000 – 15.001 x 27%) + € 2.660 (35.000 – 28001 x 38%)
Totale € 9.620
Dall’1.1.2022
€ 3.450 (15.000 x 23%) + € 3.250 (28.000 – 15.001 x 27%) + € 2.450 (35.000 – 28001 x 35%)
Totale € 9.150
Per brevità di esposizione si tralascia, nella presente, l’esposizione riguardante l’indicazione del sistema delle detrazioni di imposta applicabili (detrazione = risparmio di imposta) anche in considerazione del fatto che dall’1 marzo 2022 entrerà in vigore la nuova normativa dell’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO di cui daremo conto in altra informativa di prossimo rilascio.
LA RIFORMA DEGLI AMORTIZZATORI SOCIALI – CIGO, CIGS, FIS, FSBA
Alla luce delle notevoli difficoltà che in questi mesi di pandemia sono state riscontrate nell’applicazione su larga scala della normativa riguardante le diverse forme di ammortizzatore sociale, con la Legge di Bilancio è stato riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Sul punto è intervenuto anche il Ministero del Lavoro (circolare n. 1 del 3 gennaio) con la quale sono state fornite le prime linee di indirizzo sulle novità introdotte.
Anche su questa materia Pangea organizzerà un webinar per approfondire l’argomento che, come per altri, si rivela sempre complesso (trattandosi di una riforma complessiva del sistema che ci eravamo abituati a gestire)
Destinatari delle nuove norme
- tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato compresi
- a) gli apprendisti per il conseguimento del titolo di studio (novità)
- b) gli apprendisti per lo svolgimento di alta formazione e ricerca (novità)
- c) i lavoratori domestici (novità)
- d) continuano a restare esclusi i dirigenti
Requisiti di anzianità
L’anzianità di servizio dei lavoratori per poter usufruire degli ammortizzatori in parola passa da 90 a 30 giorni di effettivo lavoro (periodo comprensivo anche delle giornate di sospensione dall’attività lavorativa per ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità)
Tale requisito non è richiesto in caso di utilizzo della CIGO per il settore industriale aventi come causale “eventi oggettivamente non evitabili”
Computo dei dipendenti
Vengono riscritti i criteri per determinare il computo dei dipendenti ai fini del ricorso alla Cassa integrazione (comma 193 della Legge di Bilancio). Trattandosi di una calcolo meramente statistico e articolato, riteniamo utile non entrare nello specifico, rimandando alla trattazione dell’argomento nell’ambito delle singole fattispecie che verranno a determinarsi nel tempo
Misura dell’integrazione
Dall’entrata in vigore della nuova normativa (1 gennaio 2022) il massimale sul quale viene determinato l’importo dell’ammortizzatore diventa unico (in precedenza esistevano due massimali diversi che davano luogo a trattamenti economici differenti).
Per l’anno 2022 il massimale si attesta sull’importo netto (sul quale, comunque, andrà determinata la trattenuta fiscale, trattandosi di reddito fiscalmente imponibile) di € 1.129,66
Altri interventi
La riforma, poi, interviene su altri aspetti e, nello specifico
- sulla misura del contributo addizionale posto a carico della aziende , che diminuisce dall’1.1.2025. Si ricorda che tale contributo, è posto a carico delle aziende che richiedono l’integrazione salariale ed è calcolato in percentuale sulla retribuzione che sarebbe spettata al singolo lavoratore per le ore di lavoro non prestate
- sui termini per l’invio dei dati in caso di pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS
- sulla compatibilità dello svolgimento o meno di un’altra attività lavorativa da parte del lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale
Analizziamo, di seguito, le diverse tipologie di ammortizzatore previste, comprensive delle novità introdotte
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO): viene estesa, come detto, anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti, senza distinzioni; l’anzianità minima di lavoro effettivo diventa di 30 giorni;
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS): viene estesa a tutti i settori e riconosciuta a tutte le imprese industriali con più di 15 dipendenti per le causali di:
- riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione) della durata di 24 mesi nel quinquennio mobile;
- crisi aziendale della durata di 12 mesi anche continuativi e una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che si sia concluso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione;
- contratto di solidarietà.
FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE: vengono estesi a tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti. L’importo dell’assegno non può essere inferiore a quello previsto per la della Cassa Integrazione. L’assegno ordinario sarà garantito per un massimo di:
- 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti
- 26 settimane per le imprese con più di 5 dipendenti (per le imprese con più di 15 dipendenti i fondi assicureranno anche l’erogazione della CIGS).
Per i fondi di nuova costituzione la contribuzione di finanziamento ammonta allo 0,50% per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti e allo 0,80% per quelli che ne occupano più di 5. Il regolare versamento dell’aliquota è condizione per il rilascio del DURC.
ASSEGNO DI INTEGRAZIONEAZIONE SALARIALE (FIS): viene esteso a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori che non rientrano nella CIGO e che non aderiscono a un fondo di solidarietà bilaterale. Il FIS erogherà l’assegno ordinario per una durata massima di:
- 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti
- 26 settimane per le imprese con più di 5 dipendenti.
NASPI e DIS-COLL (indennità di disoccupazione)
NASPI – per ottenere il sussidio sarà sufficiente, oltre ad essere in stato di disoccupazione, avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. Inoltre, la riduzione del 3% sull’importo spettante (che attualmente decorre dal quarto mese) sarà applicata a decorrere dal primo giorno del sesto mese.(dall’ottavo mese per i percettori con più di 55 anni). Viene estesa anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, con i medesimi requisiti.
DIS-COLL (è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi) – la durata della prestazione viene aumentata da 6 mesi a 1 anno, e verrà corrisposta per u numero di mesi pari a quelli di contribuzione versata (fermo restando la durata massima di 12 mesi) e il riconoscimento del versamento contributivo ai fini pensionistici. Per i primi cinque mesi la prestazione verrà corrisposta in misura piena: a partire dal primo giorno del sesto mese sarà ridotta, ogni mese, del 3%
CONTRATTO DI ESPANSIONE
Ne viene esteso l’utilizzo anche da parte delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti (il limite precedente era di 100 unità) ed è stato prorogato anche per gli anni 2022 e 2023.
Si ricorda che tale istituto è finalizzato per intervenire
- nelle fasi di ristrutturazione dell’organizzazione aziendale volti all’introduzione di nuove tecnologie
- per riqualificare il personale già presente in organico
- per inserire nuove professionalità
- per prevedere piani di accompagnamento alla pensione
ULTERIORI NOVITA’ IN BREVE
- ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI – l’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore;
- RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEI LAVORATORI – per i periodi di paga gennaio – dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a € 2.692, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,80 punti percentuali;
- CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO – il padre lavoratore dipendente ha diritto, nei primi 5 mesi dalla nascita del figlio o, in caso di adozione o affidamento, a
- 10 giorni di congedo obbligatorio;
- 1 giorno di congedo facoltativo
Al lavoratore verrà riconosciuta una indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
Tale norma con la Legge di Bilancio è stata resa strutturale (e non prorogata di anno in anno come in precedenza). Si segnala, tuttavia, che pur utilizzando il termine “obbligatorio” non è prevista alcuna sanzione nel caso il lavoratore lasci decadere il periodo di utilizzo senza farvi ricorso.
- ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI – per l’anno 2022 viene riconosciuta a favore delle lavoratrici madri una riduzione dei contributi previdenziali del 50% posti a carico della lavoratrici stesse. L’agevolazione ha una durata massima di 12 mesi a partire dalla data del rientro della lavoratrice dopo il periodo di maternità obbligatoria;
- MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME E PARASUBORDINATE – l’indennità di maternità viene estesa di ulteriori 3 mesi a condizione che le lavoratrici in questione abbiano dichiarato, per l’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito, inferiore a € 8.145
- PIGNORAMENTI PRESSO TERZI – è stato introdotto un nuovo adempimento a carico del creditore in base al quale, perché il pignoramento possa essere efficace, dopo l’iscrizione a ruolo della richiesta del pignoramento, di tale iscrizione dovranno essere informati sia il debitore che il terzo (nel caso che normalmente si rappresenta, in caso di debitore lavoratore dipendente, il terzo è l’azienda presso cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
A cura dell’Ufficio Studi Pangea 5 Stp Srl